Il Presidente del Consiglio Comunale presiede il Consiglio nei comuni con popolazione superiore ai 15mila abitanti e viene eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al Presidente viene attribuito il potere di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del Consiglio. Riunisce il Consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il Sindaco o il Presidente della Provincia, assicurando una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte.
Ultimo aggiornamento: 29/03/2024, 06:33
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