Attestazione di regolarità di soggiorno

Servizio attivo

I cittadini comunitari iscritti in ANPR hanno diritto a richiedere ed ottenere delle attestazioni di iscrizione anagrafica e attestazioni permanenti.


A chi è rivolto

Ai cittadini comunitari.

Descrizione

L’attestazione di iscrizione anagrafica

L’attestazione di iscrizione anagrafica di cittadini dell’Unione, comunemente denominata “attestazione di regolare soggiorno”, di norma viene rilasciata, a richiesta dell’interessato, al momento della conclusione del procedimento di iscrizione anagrafica o in un momento successivo, semprechè sussisatno i requisiti di regolarità del soggiorno anche in relazione al momento della richiesta.

Tale attestato non è un’autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma rappresenta la prova che, al momento del suo rilascio, l’interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
Esso non può nemmeno avere il valore di un certificato anagrafico di residenza, che ha tutt’altro significato e valore.
Per quanto riguarda il valore dell’attestazione di iscrizione anagrafica, così come per l’attestazione permanente, l’art.25 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, vi si afferma che il possesso di tali attestati “non può in nessun caso essere un prerequisito per l’esercizio di un diritto o il completamento di una formalità amministrativa, in quanto la qualità di beneficiario dei diritti può essere attestata con qualsiasi altro mezzo di prova”.

Tale disposizione limita l’importanza dgli attestati, soprattutto di quello relativo al possesso dei requisiti necessari ai fini del diritto all’iscrizione anagrafica, poichè è ammessa la possibilità per il cittadino comunitario di dimostrare, con qualsiasi mezzo a sua disposizione, di essere beneficiario di diritti previsti dal nostro ordinamento per i cittadini comunitari in regola con le norme per l’ingresso e il soggiorno in Italia.

 

L’attestazione di soggiorno permanente

Il diritto di soggiorno permanete si acquisisce con il concorso dei seguenti requisiti fondamentali:

  • cinque anni continuativi di soggiorno legale;
  • familiare di cittadino comunitario avente i requisiti prima elencati per sè e per il richiedente, anch’esso legalmente soggiornante per cinque anni in via continuativa;
  • figlio minore di anni 18 di almeno un genitore che abbia maturato il diritto di soggiorno permanente.

Il diritto all’attestazione permanente, è estesa ai figli minori dei cittadini comunitari in possesso dell’attestazione di soggiorno permanente, indipendentemente dal perio do di soggiorno in Italia del minore e, quindi, anche dalla nascita se il genitore, anche uno solo, ha già maturato il diritto al soggiorno permanente.

La legalità del soggiorno
Il concetto di “soggiorno legale” non può essere confuso con il concetto di “residenza legale”.
Per “residenza” si deve fare riferimento alla “residenza anagrafica” e cioè all’iscrizione in ANPR; per “soggiorno” si intende la presenza sul territorio italiano, anche in mancanzadi una corrispondente iscrizione anagrafica.

La condizione che il cittadino dell’Unione abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l’interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste dalla normativa (d.Lgs. n.30/2007, ovvero mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, oppure, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare essessivamente sui costi sociali) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.

L’iscrizione anagrafica dell’interessato può essere un elemento utile per dimostrare, fino a prova contraria, che lo stesso abbia soggiornato nel territorio italiano per il periodo corrispondente all’iscrizione anagrafica stessa; ma non sempre l’iscrizione anagrafica corrisponde al “soggiorno”.

Il diritto di soggiorno permanente si matura, come abbiamo visto, a seguito del soggiorno regolare e continuativo di 5 anni, e in tale periodo deve essere computato anche il soggiorno precedente all’entrata in vigore del d.Lgs. n.30/2007.

Accertato che il cittadino comunitario abbia soggiornato legalmente per 5 anni, affinchè il suo soggiorno possa essere considerato continuativo, occorrerà che:

  • non si sia allontanato dall’Italia per periodi temporanei che non superino complessivamente i 6 mesi all’anno;
  • non si sia allontanato dall’Italia per periodi temporanei che non superino complessivamente i 6 mesi all’anno;
  • il suo allontanamento sia motivato dall’assolvimento degli obblighi militari;
  • il suo allontanamento abbia avuto una durata massima di 12 mesi consecuitvi, dovuta a motivi rilevanti, quali gravidanza e maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o il distacco per motivi di lavoro in un altro Stato;
  • non si sia allontanato, per qualsiasi motivo, per un periodo superiore a due anni consecutivi;
  • non sia stato emanato un provvedimento di allontanamento adottato nei confronti della persona interessata.

Il diritto di soggiorno permanente una volta acquisito si può anche perdere a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi (art.14, c.4, d.Lgs. n.30/2007).

Copertura geografica

Comune di Gorgonzola.

Come fare

È necessario rivolgersi all'Ufficio Anagrafe.

Cosa serve

Il rilascio dell'Attestazione di soggiorno

Se la richiesta di attestazione avviene contemporaneamente alla richiesta di iscrizione APR dall’estero o per ricomparsa, non serve altra documentazione se non quella già presentata (l’attestato potrà essere rilasciato solo una volta che si è completato e confermato il procedimento di iscrizione APR).

Nel caso in cui la richiesta sia successiva all’iscrizione APR, serve una verifica dei requisiti sulla base della documentazione prevista per l’iscrizione APR dall’estero o per ricomparsa.

Il rilascio dell'Attestazione permanente
Dovrà essere verificato il possesso dei requisiti previsti per l’iscrizione in APR dall’estero o per ricomparsa, per tutti e 5 gli anni per cui è prevista il soggiorno legale e continuativo.

Cosa si ottiene

Il rilascio delle attestazioni di soggiorno.

Tempi e scadenze

La richiesta delle attestazioni di soggiorno può essere fatta in qualsiasi momento.

Per l'attestazione permanente sono comunque necessari almeno 5 anni di residenza in Italia.

L'attestato è valido a tempo indeterminato, ma perde la sua efficacia nel caso in cui l'interessato perda i requisiti di regolarità di soggiorno.

Quanto costa

Per entrambe le attestazioni

  • 16,00 € per istanza
  • 16,50 € per rilascio

 

Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 04/06/2024, 10:01

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