Matrimonio

Servizio attivo

Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge"


A chi è rivolto

A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l'autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio.

Descrizione

In base all’ordinamento italiano possono contrarre matrimonio un uomo e una donna maggiorenni oppure il minore che abbia compiuto i 16 anni, se autorizzato dal tribunale per i minorenni dietro proprio ricorso.
Prima di contrarre matrimonio è necessario procedere alle pubblicazione di matrimonio che consistono nell’inserimento all’ Albo Pretorio, sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi; ciò ha lo scopo di rendere nota l’intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate di modo che chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal codice civile) che siano di impedimento al matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.

Sono condizioni impeditive al matrimonio:
• l’interdizione giudiziale per infermità di mente di uno degli sposi (art. 85 Codice Civile);
• la mancanza della libertà di stato (art. 86 CC);
• la presenza di legami di parentela, affinità, adozione e affiliazione, salvo pronuncia del Tribunale (art. 87 CC);
• la condanna per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altra. In caso di rinvio a giudizio, si sospende la celebrazione del matrimonio fino a quando non è pronunziata sentenza di proscioglimento (art. 88 CC);
• per le donne che avessero contratto un precedente matrimonio, l’essere trascorsi meno di 300 giorni dalla cessazione dello stesso (salvo autorizzazione del Tribunale).

Un cittadino straniero, anche se non ha la residenza o il domicilio in Italia, può contrarre matrimonio nel nostro Paese:
• secondo la sua legge nazionale dinanzi all’autorità diplomatica o consolare del suo Paese;
• secondo la legge italiana dinanzi all’Ufficiale di Stato Civile, al ministro di culti acattolici ammessi in Italia, ai ministri di culto cattolico se sono rispettate le regole previste dal rito concordatario.

Copertura geografica

Comune di Gorgonzola

Come fare

Dopo aver ottenuto l'autorizzazione a contrarre matrimonio a seguito di eseguite pubblicazioni, gli sposi che intendono celebrare il matrimonio civile devono concordare con l'ufficio demografici una data per la celebrazione del matrimonio che verrà celebrato dall’ufficiale dello stato civile.
Tra il celebrante e gli sposi non vi deve essere incompatibilità per vincoli di parentela o affinità in linea retta in qualunque grado, o in linea collaterale fino al secondo grado.
Gli sposi potranno richiedere di celebrare il matrimonio,  presso il palazzo comunale scegliendo tra:

  • sala consiliare
  • sale di Palazzo Pirola

I matrimoni vengono celebrati negli orari di apertura dell'ufficio servizio demografici
Per la celebrazione del matrimonio civile è indispensabile la presenza di due testimoni maggiorenni (che possono essere anche parenti degli sposi).

Cosa serve

Per procedere con la celebrazione del matrimonio è necessario che la pubblicazione sia stata eseguita. Nel caso in cui nessuno dei nubendi sia residente nel Comune, è necessario che il Comune che ha eseguito le pubblicazioni invii la delega al Comune celebrante.

Che cosa sono le pubblicazioni di matrimonio?

Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento all'Albo pretorio sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.

Vengono fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.

La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da un terzo che ha ricevuto da questi autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi.

Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancellerie del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.

Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 €, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure con due marche da bollo, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro comune.

Cosa si ottiene

L’atto di matrimonio viene compilato ed inserito nei registri dello Stato Civile. Il suddetto atto viene letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile.

Tempi e scadenze

Il matrimonio civile non può essere celebrato prima del 4° giorno compiuta la pubblicazione e non oltre il 180° giorno della stessa.

Quanto costa

Per i costi di affitto delle sale consultare il Regolamento Comunale (vedi condizioni di servizio).

Vincoli

Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?

Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
  • non possono contrarre matrimonio tra loro:
    • gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
    • i fratelli e le sorelle;
    • lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
    • gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
    • gli affini in linea collaterale in secondo grado;
    • l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
    • i figli adottivi della stessa persona;
    • l'adottato e i figli dell'adottante;
    • l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
    • persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
  • Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Il celebrante non potrà avere i seguenti legami di parentela con gli sposi:

in linea retta:

1° grado: padre o madre e figli;
2° grado: nonni e nipoti;
3°grado: bisnonni e pronipoti;
4° grado: trisnonni i trisnipoti;
5° grado: quartavolo e il figlio del trinipote;
6° grado: quintavolo e nipote del trinipote.
In linea collaterale:

1° grado: non esiste
2° grado: fratelli e sorelle.
Affinità in linea retta:

1° grado: i suoceri con i generi e le nuore.
Affinità in linea collaterale:

1° grado: non esiste;
2° grado: i cognati (non sono affini il coniuge del cognato, né i mariti di due sorelle o le mogli di due fratelli);

Casi particolari

Se le persone che intendono contrarre matrimonio non sono in grado di comprendere la lingua italiana, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete, il quale dovrà sottoscrivere l’atto. (vedi modulo "Atto assunzione incarico interprete matrimonio", disponibile alla presente pagina)

Per informazioni su matrimoni da celebrare in imminente pericolo di vita rivolgersi direttamente all’Ufficio di Stato Civile.

Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 05/09/2024, 11:04

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