Procedura per separarsi o divorziare consensualmente. L’art. 12 della L. n. 162/2014 prevede la possibilità per i coniugi di comparire direttamente innanzi all’ufficiale dello stato civile del Comune, per concludere un accordo di separazione, di divorzio.
Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono un’unione civile mediante dichiarazione di fronte all’ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni
Gli estratti degli atti di stato civile sono rilasciati per copia integrale soltanto quando ne viene fatta esplicita richiesta da chi vi ha un interesse giuridicamente rilevante ed il rilascio non sia vietato dalla Legge.