Matrimonio

Servizio attivo

Con il matrimonio si ha il riconoscimento giuridico della famiglia e l'acquisizione dello stato di "coniuge".


A chi è rivolto

A tutte le persone che, volendo sposarsi, hanno già ottenuto l'autorizzazione a seguito delle pubblicazioni di matrimonio.

Copertura geografica

Comune di Gorgonzola

Come fare

Prendere contatto con l'Ufficio di Stato civile che esaminerà la richiesta, fisserà un appuntamento e darà indicazioni specifiche sulla documentazione necessaria da presentare.

Cosa serve

Per la celebrazione del matrimonio è necessario che siano state effettuate le pubblicazioni.

Che cosa sono le pubblicazioni di matrimonio?

Le pubblicazioni di matrimonio consistono nell’inserimento all'Albo pretorio sul sito internet del Comune, di un atto contenente le generalità dei futuri sposi.

Vengono fatte a cura dell’ufficiale dello stato civile dopo che ha accertato l’insussistenza di impedimenti alla celebrazione del matrimonio ed hanno la funzione di rendere noto il proposito dei futuri coniugi di contrarre nozze per mettere in grado gli interessati di fare le eventuali opposizioni.

La richiesta di pubblicazioni deve essere fatta da entrambi gli sposi (o da un terzo che ha ricevuto da questi autorizzazione a mezzo di procura rilasciata con scrittura privata, o da chi esercita la responsabilità genitoriale, o da chi esercita la tutela per i minori di età compresa fra i 14 e i 18 anni) all’ufficiale dello stato civile del comune di residenza di uno degli sposi.

Il tribunale, su richiesta dei futuri sposi, può autorizzare, con decreto, per gravi motivi, la riduzione del termine di 8 giorni della pubblicazione e, per cause gravissime (ad esempio uno dei futuri sposi è in fin di vita), l’omissione delle pubblicazioni stesse, quando gli sposi dichiarino davanti al cancellerie del tribunale che non sussistono motivi di impedimento.

Per la pubblicazione del matrimonio occorre presentarsi con una marca da bollo dell’importo di 16,00 €, nel caso in cui i futuri sposi siano residenti nello stesso comune, oppure con due marche da bollo, nel caso in cui uno di essi sia residente in un altro comune.

Cosa si ottiene

L’atto di matrimonio viene compilato immediatamente dopo la celebrazione nella Parte I dei registri dello Stato civile, letto e sottoscritto dagli interessati, dai testimoni e dall’ufficiale di stato civile. L’atto contiene le generalità degli interessati e dei testimoni, il luogo della celebrazione nei casi di imminente pericolo di vita o celebrati fuori dalla Casa comunale.

Se le persone non sono in grado di comprendere, come il caso dello straniero, l’ufficiale di stato civile provvede a nominare un interprete (vedi in allegato l'apposita modulistica) che dovrà sottoscrivere l’atto.

Qualora gli interessati non possano apporre la propria firma, l’ufficiale dello stato civile deve indicare tale circostanza nell’atto e le ragioni di tale impedimento.

Tempi e scadenze

Una volta ottenuta l'autorizzazione per potersi sposare, la celebrazione deve essere fatta entro 180 giorni, da calcolarsi dal 4° giorno del termine delle pubblicazioni.

Vincoli

Quali sono le condizioni necessarie per contrarre il matrimonio civile?

Il codice civile prevede alcune condizioni perché i futuri coniugi possano contrarre matrimonio, e cioè:

  • non devono essere minorenni (solo con autorizzazione del tribunale può sposarsi anche chi ha compiuto 16 anni);
  • non devono essere interdetti per infermità di mente;
  • non devono essere vincolati da un precedente matrimonio;
  • la donna non può contrarre nuovo matrimonio se non dopo trecento giorni dallo scioglimento, dall’annullamento o dalla cessazione degli effetti civili (divorzio) del precedente matrimonio;
  • non possono contrarre matrimonio tra loro:
    • gli ascendenti (i nonni) e i discendenti in linea retta (figli nati nel matrimonio o nati fuori del matrimonio);
    • i fratelli e le sorelle;
    • lo zio e la nipote, la zia e il nipote;
    • gli affini (i parenti del coniuge) in linea retta;
    • gli affini in linea collaterale in secondo grado;
    • l'adottante, l'adottato e i suoi discendenti;
    • i figli adottivi della stessa persona;
    • l'adottato e i figli dell'adottante;
    • l'adottato e il coniuge dell'adottante, l'adottante e il coniuge dell'adottato;
    • persone delle quali l’una è stata condannata per omicidio consumato o tentato sul coniuge dell’altro.
  • Devono essere state effettuate le pubblicazioni a cura dell’ufficiale dello stato civile e devono essere decorsi almeno quattro giorni dal loro compimento.

Il celebrante non potrà avere i seguenti legami di parentela con gli sposi:

in linea retta:

1° grado: padre o madre e figli;
2° grado: nonni e nipoti;
3°grado: bisnonni e pronipoti;
4° grado: trisnonni i trisnipoti;
5° grado: quartavolo e il figlio del trinipote;
6° grado: quintavolo e nipote del trinipote.
In linea collaterale:

1° grado: non esiste
2° grado: fratelli e sorelle.
Affinità in linea retta:

1° grado: i suoceri con i generi e le nuore.
Affinità in linea collaterale:

1° grado: non esiste;
2° grado: i cognati (non sono affini il coniuge del cognato, né i mariti di due sorelle o le mogli di due fratelli);

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Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
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Ultimo aggiornamento: 05/06/2024, 10:02

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