Cittadinanza - Riconoscimento a cittadini stranieri di ceppo italiano

Servizio attivo

Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (iure sanguinis): I cittadini stranieri con antenati italiani, possono fare la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana.


A chi è rivolto

Ai cittadini stranieri maggiorenni discendenti di cittadini italiani.

Descrizione

Se la persona risiede all’estero è l’Autorità consolare italiana competente per territorio e cioè quella della giurisdizione in cui abita la persona stessa (esempio: per l’Argentina, se la persona risiede a Buenos Aires, la competenza sarà del Consolato Generale d’Italia in Buenos Aires, non il Consolato Generale d’Italia in Cordoba o Rosario).

La cittadinanza italiana si trasmette, in generale, per sangue e cioè genitore italiano genera figli italiani indipendentemente da dove essi nascano.

La richiesta di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana iure sanguinis, e cioè attraverso la linea di sangue, riguarda i discendenti di cittadini italiani nati in uno Stato che invece prevede la cittadinanza ius soli (cioè chi nasce in quello Stato ne è cittadino). E’ il caso dei Paesi americani e dell’Australia.

La competenza ad effettuare il riconoscimento della cittadinanza italiana è del Sindaco del Comune dove l’interessato ha stabilito la residenza.

Si precisa che per il riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis non è possibile:

l’iscrizione anagrafica quale persona senza fissa dimora, in quanto requisito indispensabile per l’iscrizione anagrafica è la dimora abituale e non il domicilio, e la circolare k.28.1/1991 non fa riferimento all’art.2 della L. n. 1228/1954, ma all’art.3 del d.P.R. n. 223/1989;
l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea poichè tra i motivi richiesti dalla normativa per tale iscrizione non vi è quello relativo al riconoscimento della cittadinanza, ed inoltre la circolare k.28.1/1991 non fa alcun riferimento all’art.8 della L. n. 1228/1954
avvalersi di un legale rappresentante del richiedente o di qualcuno in sua vece, in quanto dovrà essere verificata la dimora abituale dell’interessato.
Il Ministero dell’Interno con proprie Circolari n. 26 del primo giugno 2007, e la n. 4 del 20 gennaio 2009, ha sottolineato l’importanza che gli ufficiali di stato civile prestino la massima attenzione «nell’acquisizione e nella valutazione dei documenti che vengono presentati ai fini dell’acquisizione della cittadinanza italiana per discendenza … al fine di contrastare e prevenire il fenomeno della falsificazione degli atti nell’ambito delle procedure in materia di cittadinanza. Tanto considerato si ribadisce la necessità dell’effettuazione di maggiori e più accurati controlli sui documenti presentati a corredo delle pratiche di riconoscimento della cittadinanza italiana.».

Pertanto, l’ufficiale di stato civile deve sempre effettuare verifiche approfondite relativamente agli atti prodotti, ed, in caso di dubbio, prendere contatti con il Consolato competente per accertare la veridicità del documento presentato.

Copertura geografica

Comune di Gorgonzola.

Come fare

Per la richiesta dei residenza è necessario rivolgersi all'Ufficio Anagrafe. Per il riconoscimento della cittadinanza italiana è necessario rivolgersi all'Ufficio di Stato civile.

Cosa serve

I documenti da presentare al momento della presentazione della domanda di iscrizione in anagrafe sono i seguenti:1 - istanza di iscrizione anagrafica;2 - passaporto o documento equipollente in corso di validità;3 - un valido titolo di soggiorno tra quelli seguenti:permesso di soggiorno;richiesta di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro subordinato o ricongiungimento famigliare;per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da un paese che non applica l'accordo di Shengen, il timbro Shengen sul documento di viaggio apposto dall'autorità di frontiera;per coloro che sono entrati in Italia da meno di 45 giorni e che provengono da paesi che applicano l'accordo di Shengen, copia della dichiarazione di presenza resa dal Questore entro 8 giorni dall'ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell'art.109 del r.d. n.773/1931, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive;4 - documentazione idonea a dimostrare il possesso dei requisiti necessari per poter avviare il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza italiana ai sensi dell'art.13, c.1, della L. n.91/1992; (vedi punti successivi);5 - codice fiscale;6 - documenti originali, in regola con le norme sulla traduzione e la legalizzazione, comprovanti lo stato civile e la composizione della famiglia (si tratta di documentazione non obbligatoria ai fini dell'iscrizione anagrafica, che però risulta indispensabile affinchè l'ufficiale d'anagrafe possa legittimamente registrare agli atti i dati gli status personali e familiari);7 - dichiarazione se si è in possesso di una patente valida in Italia e la proprietà di auto, moto, rimorchi, navi o aerei, registrati nei pubblici registri italiani. Si precisa che la documentazione a supporto del riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, è valutata dagli uffici competenti solo a seguito della presentazione di regolare richiesta di riconoscimento della stessa da parte delle persone già iscritte nell'Anagrafe del Comune.

La documentazione presentata a supporto della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana, NON verrà restituita al richiedente in nessun caso, sia che l'esito del procedimento sia positivo sia che l'esito sia negativo.

Il richiedente, invece che i documenti originali, può in alternativa presentare copie autenticate degli stessi, in regola con l'imposta di bollo.

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) e, successivamente, il riconoscimento della cittadinanza italiana quale discendente di cittadino italiano.

Tempi e scadenze

  • Per la cittadinanza iure sanguinis, i tempi sono 180 giorni, al netto dei tempi di risposta dei Consolati Italiani all'estero.
  • Per il rilascio di certificati ed estratti ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana, i tempi sono quelli previsti dall'art. 14 c.2-bis del d.L. n.113/2018, come convertito con L. n.132/2018, ovvero 6 mesi dalla data della richiesta.

Vincoli

L’iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente del Comune dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del procedimento di acquisto della cittadinanza italiana, e la cancellazione dall’anagrafe comporterà automaticamente l’interruzione di tale procedimento.

Accedi al servizio

Documenti

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

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Ultimo aggiornamento: 04/06/2024, 10:09

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