La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4, 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni.
A tutti i cittadini stranieri nati in Italia, che abbiano compiuto il 18° anno di età.
La Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 (art. 4, 2° comma) riconosce il diritto ai ragazzi nati in Italia da genitori stranieri di diventare cittadini italiani al compimento dei 18 anni presentando una semplice dichiarazione di volontà all’Ufficio di Stato Civile del proprio comune di residenza.
Lo status di cittadino italiano permette ai ragazzi nati e cresciuti in Italia di accedere ai diritti civili e politici in condizioni di parità con i coetanei italiani, ad esempio:
essere iscritti alle liste elettorali e votare;
muoversi liberamente all’interno dei paesi dell’Unione Europea;
accedere ai concorsi pubblici e quindi lavorare per gli enti pubblici.
E’ importante sapere che il Comune di appartenenza è tenuto, in base all’art.33 della Legg 98/2013, ad informare i cittadini stranieri, nel corso dei 6 mesi precedenti il compimento dei 18 anni, della possibilità di richiedere la cittadinanza italiana entro il compimento del diciannovesimo anno d’età. In mancanza di tale comunicazione, la richiesta potrà essere effettuata anche dopo i 19 anni.
Inoltre sempre in base all’art 33 della Legge 98/2013, non sono imputabili, ai fini della dimostrazione della residenza legale ininterrotta, inadempimenti riconducibili ai genitori (es. iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) o agli uffici della Pubblica amministrazione. Il possesso del requisito della residenza ininterrotta potrà, pertanto, essere dimostrato con ogni possibile documentazione idonea (es. certificati medici, scolastici..).
Poiché la legge italiana consente la doppia cittadinanza non è necessario rinunciare a quella del Paese di origine e ai diritti ad essa connessi; tuttavia alcuni Paesi non permettono il mantenimento della cittadinanza precedente una volta acquisita un’altra, quindi se si è interessati a non perdere la cittadinanza del Paese di origine sarà necessario chiedere informazioni al Consolato competente.
Comune di Gorgonzola.
Al compimento del 18° anno di età, ed entro il 19°, si può presentare la richiesta presso l'Ufficio di stato civile del Comune di residenza.
Compilare apposito modulo in ogni suo campo allegando copie documenti di identità.
Se la dichiarazione non viene sottoscritta davanti al funzionario incaricato di ricevere la documentazione, deve essere allegato un documento d'identità personale.
Il personale dell'Ufficio Protocollo non è da considerarsi funzionario incaricato a ricevere la documentazione.
L’allegazione di un valido documento d’identità, difatti, non rappresenta un mero formalismo, ma piuttosto un onere fondamentale del sottoscrittore, configurandosi come l’elemento diretto a comprovare, non tanto le generalità del dichiarante, ma ancor prima l’imprescindibile nesso di imputabilità soggettiva della dichiarazione ad una determinata persona fisica.
Da ciò ne consegue che l’omessa allegazione del documento in questione, non integra una mera irregolarità suscettibile di correzione per errore materiale, ma un elemento che rende irricevibile la domanda.
È possibile rendere la "dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana", tramite l'apposito modulo, se si possiedono i seguenti requisiti:
È possibile rendere la "dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana", tramite l'apposito modulo, se si possiedono i seguenti requisiti:
La dichiarazione per tale tipologia di cittadinanza, deve essere richiesta entro un anno dal compimento del 18° anno di età.
Per poter ottenere la cittadinanza italiana con tale modalità, è necessario aver avuto la residenza o la dimora abituale in Italia ininterrottamente dalla nascita al compimento del 18° anno di età, ed essere in regola con le norme sul soggiorno degli stranieri.