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Costituzione convivenza di fatto

Servizio attivo

È possibile che due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso, chiedano di costituire una convivenza di fatto.


A chi è rivolto

Il servizio è rivolto a persone maggiorenni, dello stesso sesso o di sesso diverso, di cittadinanza italiana o straniera, residenti in Italia (sono esclusi i cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'AIRE), che convivono stabilmente e sono unite da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale.

I richiedenti devono essere coabitanti e avere la residenza nello stesso comune, senza vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Descrizione

Il servizio è rivolto a due persone maggiorenni unite stabilmente da un legame affettivo di coppia e da reciproca assistenza morale e materiale, che non siano legate tra loro da rapporti di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.

Le persone interessate devono inoltre essere coabitanti e avere dimora abituale, cioè residenza, nello stesso Comune.

Nel caso di cittadini stranieri, deve essere dimostrata l’assenza di impedimenti o vincoli analoghi nel Paese di appartenenza.

Copertura geografica

Comune di Gorgonzola.

Come fare

La domanda può essere presentata tramite l’apposito servizio on line disponibile nella sezione "Accedi al servizio".

 

Cosa serve

Pe accedere all’istanza è necessario:

  • possedere un’identità digitale (SPID/CIE).

Cosa si ottiene

La costituzione della convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

Il termine è di 45 giorni dal ricevimento della richiesta.

Quanto costa

Non si prevedono costi.

Vincoli

  • assenza di rapporti di parentela, affinità o adozione;
  • assenza di vincoli, tra loro o con terzi, da matrimonio o da unione civile.

Accedi al servizio

È necessario fissare un appuntamento tramite l'agenda online dell'Ufficio Anagrafe.

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Documenti

Ulteriori informazioni

I “conviventi di fatto” possano disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in Comune con la sottoscrizione di un “contratto di convivenza”. Il “contratto di convivenza” in questione deve essere redatto in forma scritta, a pena di nullità, con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestino la conformità alla legge (comma 51). Ai fini dell’opponibilità a terzi, il professionista che abbia ricevuto il “contratto di convivenza” medesimo in forma pubblica (ovvero che ne abbia autenticato la sottoscrizione) deve trasmetterne copia al Comune di residenza entro i successivi 10 giorni per l’iscrizione in anagrafe (comma 52).

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile Per il servizio
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 31/08/2026, 17:04

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