Chi ha avuto attribuito alla nascita un nome composto da più elementi, anche separati tra loro, può dichiarare all'Ufficiale di Stato Civile l'esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome nelle certificazioni.
A tutti coloro i quali, prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 396/2000 (ovvero ai nati prima del 30/03/2001), sono stati attribuiti nomi composti da più elementi e nei confronti dei quali si siano verificati disallineamenti nell'utilizzo di detti elementi nei rapporti con le pubbliche amministrative o i privati o in atti di stato civile.
Il dichiarante è il diritto interessato o chi esercita su di lui la responsabilità genitoriale o la tutela.
Ai sensi dell’art. 36 D.P.R. 396/2000, chi ha avuto attribuito alla nascita, prima del 30/03/2001, un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro, può dichiarare per iscritto all’Ufficiale dello Stato civile del luogo di nascita l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o, all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici dello Stato civile e di Anagrafe.
La dichiarazione medesima è quindi annotata senza altre formalità nell’atto di nascita e, in conseguenza, anche negli eventuali atti di matrimonio contratto dall’interessato o negli atti di nascita dei suoi figli e, dunque, negli atti in cui compaia il suo prenome.
La ratio della normativa è quella di tutelare l’identità personale di soggetti ai quali, prima del 30/03/2001 (data di entrata in vigore del D.P.R. 396/2000), sia stato attribuito un nome composto da più elementi, anche se separati tra loro e che, nel corso della loro vita, abbiano fatto un uso costante nel tempo di uno, tutti o parte di detti elementi ovvero ancora che abbiano riscontrato, nell’emissione di certificazioni o redazione di atti di stato civile, un disallineamento delle proprie generalità.
Il fine, dunque, è quello di fornire uno strumento unico che dia certezza e permetta di dirimere eventuali contrasti sulle generalità degli interessati.
Il dichiarante è il soggetto diretto interessato ovvero chi esercita su questi la responsabilità genitoriale o la tutela. L’Ufficiale di Stato Civile non potrà in alcun caso operare d’ufficio, ma al più convocare l’interessato e invitarlo a rendere una dichiarazione ex art. 36 qualora ravvisi difformità.
La dichiarazione di cui all’art. 36 D.P.R. 396/2000 può essere resa solo ed esclusivamente una volta e non può dunque essere modificata.
L’interessato può dichiarare l’esatta indicazione degli elementi del nome da riportare nella certificazioni di stato civile e d’anagrafe, ma non potrà apportare, mediante questo strumento, un mutamento nei suoi elementi onomastici né in termini di modifiche del proprio nome né in termini di accorpamenti o separazioni (es: Anna Rita non potrà diventare Annarita): in tali casi si potrà procedere esclusivamente innanzi al Prefetto mediante la differente procedura di cambio nome di cui all’art. 89 D.P.R. 396/2000.
Al pari, non potrà applicarsi l’art. 36 D.P.R. 396/2000 nel caso di nome composto da più elementi di cui il primo sia una abbreviazione, poiché non sarebbe dimostrabile dall’atto di nascita il reale significato della lettera appuntata, né si potrà alterare l’ordine degli elementi del proprio nome.
Il dichiarante potrà quindi esclusivamente scegliere se utilizzare soltanto il primo nome, ovvero i primi due o tutti e tre gli eventuali elementi che lo compongono.
In un unico caso potrà applicarsi l’art. 36 richiedendo l’utilizzo di un elemento del proprio nome che non sia il primo, ovvero se sia dimostri con adeguate prove documentali che di quel nome si è fatto un uso costante nel tempo che ne ha cristallizzato l’utilizzo anche nei rapporti con altre Pubbliche Amministrazioni o con privati. Dette prove, tuttavia, devono essere tali da costituire una deroga ammissibile e dovranno pertanto riguardare eventuali rapporti con il Sistema Sanitario Nazionale o istituti previdenziali, oppure attenere ad atti pubblici quali rogiti notarili o certificazioni anagrafiche o atti di stato civile.
Comune di Gorgonzola.
L'interessato potrà rivolgersi all’Ufficio di Stato civile del luogo ove è iscritto l’atto di nascita per rendere la dichiarazione di scelta del nome, muniti degli eventuali documenti a corredo della propria istanza e di un documento di identità in corso di validità.
Il dichiarante, munito di documenti, potrà rendere la propria dichiarazione in merito all'indicazione degli elementi del nome che intende che devono essere riportati in certificazioni, munito dell'eventuale documentazione attestante l'utilizzo cristallizzato nel tempo del proprio nome.
Documento di identità in corso di validità.
Eventuali documenti comprovanti l'uso cristallizzato nel tempo del nome che si intende indicare.
Acquisita la dichiarazione, l'Ufficiale dello Stato Civile annoterà senza altre formalità la dichiarazione resa nell'atto di nascita dell'interessato, nel suo atto di matrimonio e nell'atto di nascita dei figli, comunicando agli Ufficiali d'Anagrafe di eventuali comuni terzi le eventuali annotazioni o variazioni da apportare conseguentemente a detta dichiarazione.
Servizio sempre attivo.