Separazioni e divorzi

Servizio attivo


A chi è rivolto

Per richiedere la separazione o il divorzio in Comune è necessario che entrambe le parti siano d'accordo e che non ci siano:

  • figli minori;
  • figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell´articolo 3, comma 3 della Legge 104/1992;
  • figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
  • accordi di trasferimento patrimoniale (es. uso della casa coniugale e qualunque utilità economica tra i coniugi dichiaranti).

Il Comune non può accettare la domanda di separazione, divorzio o modifica delle condizioni di chi non si trova in queste situazioni, che deve rivolgersi ad un avvocato.

Se non c´è accordo tra le parti la competenza resta del Tribunale.

Descrizione

SEPARAZIONE E DIVORZI DAVANTI ALL´AVVOCATO

Per le soluzioni consensuali i coniugi possono concludere l´accordo di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
La richiesta di divorzio può essere proposta quando vi siano stati tre anni ininterrotti di separazione personale dei coniugi, così come previsto dalla legge 898/1970.

La procedura prevede che l´accordo debba essere munito del nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica in assenza di figli minori, figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti o di un´autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell´interesse dei figli) in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave o maggiorenni economicamente non autosufficienti.

Entrambi gli avvocati, una volta ottenuto il nulla osta o l´autorizzazione, dovranno trasmettere l´accordo entro 10 giorni (che decorreranno dalla data di consegna/ comunicazione del nulla osta/autorizzazione  a cura della Procura della Repubblica) al comune di celebrare del matrimonio in forma civile o in forma religiosa di trascrizione del matrimonio celebrato all´estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero).

Potrà essere inoltrato anche un unico accordo munito del nulla osta o autorizzazione da parte del P.M. a condizione che la nota di trasmissione sia sottoscritta da entrambi gli avvocati o che nella convenzione di negoziazione assistita sia esplicitato che un avvocato dia mandato all´altro avvocato affinché curi la trasmissione all´ufficiale di stato civile.
L´accordo da inoltrare al Comune di Gorgonzola può essere inviato all´avvocato, previa apposizione della sua firma digitale, via PEC.

Come fare

È necessario:

  • prenotare l´appuntamento al n. 02.95.701.217 con contestuale presentazione della dichiarazione sostitutiva di atto notorio e certificazione (vedi allegati) debitamente compilati;
  • entrambi i coniugi dovranno presentarsi all´appuntamento con documento in corso di validità. Non è ammessa alcuna rappresentanza.

In tale sede verrà redatto l´accordo che sarà sottoscritto dalle parti e sarà fissato, dopo 30 giorni dalla firma dell´accordo, un nuovo appuntamento durante il quale i coniugi dovranno ripresentarsi per confermare o meno l´accordo sottoscritto.
La conferma dell´accordo farà decorrere gli effetti della separazione o divorzio dalla data della sua prima sottoscrizione.
La mancata comparizione equivarrà alla mancata conferma dell´accordo.

Cosa serve

Dall´11 dicembre 2014 sono entrate in vigore le procedure semplificate per separazioni e divorzi.

È possibile rivolgersi all´Ufficiale di Stato Civile per:

  • la separazione consensuale;
  • il divorzio;
  • la modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

La legge 11/05/2015 n° 55 (Divorzio breve) precisa che:
• nelle separazioni giudiziali si riduce da tre anni a dodici mesi la durata minima del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che legittima la domanda di divorzio;
• nelle separazioni consensuali, anche in caso di trasformazione da giudiziale in consensuale si riduce a sei mesi la durata del periodo di separazione ininterrotta dei coniugi che permette la proposizione della domanda di divorzio;

I sei mesi decorrono pur non essendo specificato nel testo di legge, dalla data certificata nell´accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da avvocati ovvero dalla data dell´atto contenente l´accordo di separazione concluso innanzi all´ufficiale dello stato civile.

Quanto costa

Diritto fisso pari a € 16,00 con pagamento in contanti.

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Documenti

Ulteriori informazioni

Normativa:

Legge 1 dicembre 1970, n. 898 Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio (G.U. n. 306 del 03/12/1970).
Decreto legge n. 132/2014 convertito con legge 10 novembre 2014, n. 162 recante misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell´arretrato in materia di processo civile (G.U. n. 261 del 10 novembre 2014 - Supp. Ordinario n. 84).

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 28/06/2023, 15:20

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