Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE)

Servizio attivo

Le regole per iscriversi all'AIRE da parte dei cittadini italiani che trasferiscono la residenza all'estero.


A chi è rivolto

L’inserimento nell’anagrafe dei cittadini residenti all’estero è stabilito nei
seguenti casi:

  • quando un soggetto in possesso della cittadinanza italiana lasci il territorio italiano e stabilisca la propria residenza, in uno Stato estero per un periodo non inferiore ai 12 mesi;
  • quando un cittadino italiano sia nato all’estero, dove sia sempre stato residente, senza aver mai fissato una residenza in Italia;
  • quando un cittadino straniero all’estero abbia acquisito la cittadinanza italiana o sia stato riconosciuto in possesso di tale cittadinanza;
  • quando sia intervenuta dichiarazione giudiziale che accerti l’esistenza di cittadino italiano all’estero;
  • per nuova iscrizione dopo una cancellazione per irreperibilità;
  • quando si realizzi un trasferimento dall’A.I.R.E. di altro Comune o dall’A.P.R. di altro Comune, se l’interessato abbia nel Comune richiesto membri del proprio nucleo familiare già iscritti in A.I.R.E. o in A.P.R., oppure se presenti richiesta di iscrizione nelle liste elettorali del Comune in cui risulta essere registrato l’atto di nascita.

Non tutti gli italiani che vivono all’estero sono tenuti ad iscriversi all’A.I.R.E.:

  • coloro che si recano in altro Stato per un arco di tempo limitato, per turismo, studio o altro;
  • quanti mantengano la propria permanenza per un periodo inferiore ai 12 mesi (art.1, comma 8, L.470/1988);
  • coloro che svolgono occupazioni stagionali (art.1, comma 9, lett. a L.470/1988);
  • i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all'estero nell'ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale ( art.38,comma 1 D.Lgs. 64/2017, Disciplina della scuola italiana all'estero);
  • i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all'estero e le persone con essi conviventi, per i quali sia intervenuta notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e consolari del 1961 e del 1963,
    ratificate con L. 804/1967 (dove si legge «Tuttavia essi non saranno considerati nel senso di acquisire diritti alla residenza permanente o al domicilio nei territori dello Stato ricevente»);
  • i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
    «I militari italiani che prestano servizio presso una base NATO all’estero non acquisiscono alcun diritto ad essere iscritti all'anagrafe della popolazione residente dello Stato nel cui territorio è situata la base stessa, per cui dovranno mantenere l’iscrizione all’indirizzo di precedente residenza in Italia; in caso contrario infatti essi non troverebbero iscrizione in alcuna anagrafe»
    (Circolare MIACEL 17.12.2001, n.20, Posizione anagrafica dei militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO).

Copertura geografica

Comune di Gorgonzola.

Come fare

È necessario rivolgersi ai Consolati italiani all'estero competenti territorialmente.

Cosa serve

Modalità di iscrizione

L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata:

  • a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.) del Comune di provenienza, la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Consolato della dichiarazione dell'interessato;
  • prima di espatriare si può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio, in tal caso la decorrenza dell'iscrizione all'AIRE e della contestuale cancellazione dall'Anagrafe del Comune, è quella della trasmissione al Comune della dichiarazione dell'interessato.
    All’apposito modulo di richiesta (reperibile nei siti web degli Uffici consolari) va allegata documentazione che provi l’effettiva residenza nella circoscrizione consolare (es. certificato di residenza rilasciato dall’autorità estera, permesso di soggiorno, carta di identità straniera, bollette di utenze residenziali, copia del contratto di lavoro, ecc.).
    Qualora la richiesta non sia presentata personalmente deve essere allegata una copia del documento d’identità del richiedente.

Per le modalità di invio dei moduli via mail, fax, ecc. si suggerisce di visitare il sito web dell’Ufficio consolare competente per territorio. L'iscrizione AIRE può essere richiesta anche nel Comune dove siano residenti figlio o genitori.

L'iscrizione all'AIRE avviene anche per i cittadini italiani all'estero che non hanno mai avuto la residenza in un Comune italiano. In questi casi l'iscrizione potrà avvenire o nel Comune italiano di trascrizione dell'atto di nascita, o in quello in cui via abbiano la residenza i genitori o i figli.

L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:

  • il trasferimento della propria residenza o abitazione;
  • le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
  • il rientro definitivo in Italia;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.

È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.

La cancellazione dall'A.I.R.E. avviene:

  • per iscrizione nell’APR a seguito di trasferimento dall'estero o rimpatrio;
  • per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
  • per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
  • per perdita della cittadinanza italiana.

Cosa si ottiene

L'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero.

Tempi e scadenze

I cittadini italiani dovranno richiedere l'iscrizione ai registri AIRE al Consolato, anche se hanno presentato istanza al comune di residenza, entro novanta giorni dal trasferimento all'estero.

Sempre entro novanta giorni il cittadino AIRE dovrà comunicare al consolato il verificarsi dei seguenti eventi:

  • il trasferimento della propria abitazione o residenza;
  • le nascita dei figli;
  • i matrimoni;
  • le morti;
  • la perdita della cittadinanza italiana.

Il consolato provvederà all'inoltro al comune italiano delle informazioni e degli atti di stato civile.

In caso di rientro definitivo in Italia, il cittadino italiano dovrà richiedere la cancellazione dai Registri AIRE entro 20 giorni dal rientro in Italia.

Quanto costa

L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.L'iscrizione all'A.I.R.E. é gratuita.

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Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Contatti

Unità Organizzativa responsabile
Argomenti:

Ultimo aggiornamento: 07/05/2024, 17:02

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