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Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo - CUDE consente la condivisione delle informazioni essenziali relative ai titolari di Contrassegno Invalidi attraverso una piattaforma nazionale
L’adesione è facoltativa e riservata esclusivamente a coloro che sono già titolari di un contrassegno per le persone con invalidità.
Il Contrassegno Unificato Disabili Europeo – CUDE ha come finalità principale la condivisione a livello nazionale attraverso il Registro Pubblico CUDE delle informazioni essenziali relative ai titolari di Contrassegno riservato a persone con invalidità.
Agli utenti che presenteranno richiesta verrà rilasciato un Codice Univoco alfanumerico con il quale potranno accedere alla Piattaforma CUDE, raggiungibile attraverso il sito del Portale dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) oppure l’applicazione iPatente.
I vantaggi per gli utenti che aderiscono a questo servizio sono:
In tutti i comuni aderenti alla piattaforma CUDE.
Presentare il modello di richiesta di autorizzazione debitamente sottoscritto.
L'avente diritto deve presentare richiesta utilizzando l'apposito modello, unitamente a:
Ai richiedenti verrà rilasciato un Codice Univoco alfanumerico con il quale potranno accedere alla Piattaforma CUDE, raggiungibile attraverso il sito del Portale dell’Automobilista (www.ilportaledellautomobilista.it) oppure l’applicazione iPatente.
L'iscrizione alla Piattaforma CUDE è legata alla validità del contrassegno Invalidi: una volta rinnovato il titolare dovrà aggiornare la nuova data di scadenza sul portale ai fini di continuare ad usufruire delle agevolazioni ad esso legate.
Gratuito.
Precisazioni in caso di rinnovo:
L'articolo 4, comma 2, del Decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 stabilisce che: “le attestazioni medico legali richieste per l'accesso ai benefici di cui al comma 1 possono essere sostituite dal verbale della commissione medica integrata”.
Già nella circolare regionale n. 64 dell’11 dicembre 2001, i verbali di accertamento di “invalidità” erano riconosciuti (vedasi ad esempio le righe 1 e 2, tabella 1) come aventi valore pari alle attestazioni medico legali rilasciate dagli ambulatori monocratici. Pertanto, anche i verbali di invalidità devono essere trattati in conformità con la normativa vigente per il rinnovo del CUDE. In particolare, l’articolo 381, comma 2, del DPR n. 495 del 16
dicembre 1992 “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” stabilisce che “l'autorizzazione ha validità 5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.”
Tuttavia, sotto un profilo medico-legale, laddove il verbale di invalidità (che verrà progressivamente sostituito dal nuovo “certificato di disabilità” ai sensi del d.lgs. 62/2024) e, con esso, l’attestazione delle condizioni previste dall'articolo 381 del d.p.r. 495/1992 ha validità illimitata, la “presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio” non risulta necessaria.
In ogni caso, resta fermo quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, del Decreto-legge n. 5 del 9 febbraio 2012 in merito alle dichiarazione sostitutiva relativa a quanto attestato dal verbale e, in particolare, “il verbale è presentato in copia con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla conformità all'originale, resa dall'istante ai sensi dell'articolo 19 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovrà altresì dichiarare che quanto ivi attestato non è stato revocato, sospeso o modificato.”
La consegna del modulo per la richiesta di autorizzazione ed il ritiro della stessa possono essere affidate ad un terzo munito di delega debitamente sottoscritta rilasciata ai sensi dell'art. 23 L. 275/96.
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Ultimo aggiornamento: 09/10/2025, 18:15