Rinnovata l’ordinanza che vieta i prodotti pirotecnici F3 e F4 e impone lo stop a fuochi e petardi entro le 2.00 di Capodanno
La Polizia locale ricorda le norme vigenti e i comportamenti dettati dal buonsenso e dalla conoscenza dei prodotti pirotecnici con l’approsimarsi del periodo di fine anno.
Fondamentale è il riconoscimento dei prodotti pirotecnici artificiali legali, la corretta lettura delle etichettatura per il riconoscimento delle categorie di prodotti che, oltre a limitarne il commercio a professionisti e privati, ne stabilisce, per un corretto uso, la distanza di sicurezza e il disturbo sonoro massimo previsto.
Sul territorio di Gorgonzola si ricorda che, per ordinanza del sindaco n. 281 del 23 dicembre 2024, l’accensione di fuochi artificiali e lo sparo di petardi durante le festività di fine anno ha obbligo di termine entro le ore 2.00 del 1 gennaio 2025.
Per i prodotti pirotecnici catalogati nella categoria F3 e F4 del D.lgs. n. 123/2015 in considerazione sia del rischio potenziale medio alto e della possibile rumorosità rilevante, nonché della destinazione unicamente professionale degli ultimi, è vietato l’uso all’interno del nucleo abitato.
Permette l’utilizzo di prodotti catalogati nella categoria F2 in considerazione del basso rischio potenziale ed un basso livello di rumorosità nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
- Non utilizzare gli articoli pirotecnici in luoghi dove si potrebbero creare situazioni con affluenza di persone.
- Non utilizzare prodotti con aperture aeree (p.e. razzi, candele romane, batterie e/o combinazione di tubi di lancio) ad una distanza dalle abitazioni inferiore a metri 50.
- Utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 200 da ospedali, cliniche, case di cura e di riposo.
- Utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 200 da ricoveri ed allevamento di animali.
- Utilizzare gli articoli pirotecnici ad una distanza non inferiore a metri 200 da aree boschive e/o a rischio incendio.
- Non utilizzare prodotti pirotecnici da terrazze e balconi.
Si ricorda inoltre che è vietato ai detentori di materiale pirotecnici, non titolari di autorizzazione di cui all’art. 57 del TULPS, l’attuazione di manifestazioni pirotecniche con presenza di persone in luoghi pubblici e privati:
- l´utilizzo di fuochi pirotecnici, senza rispettare le istruzioni per l´uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.Lgs.123/2015;
- i genitori e tutori di minori vigileranno sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, ed evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi;
- i proprietari di animali d´affezione vigileranno e si attiveranno affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone ed agli animali medesimi.
Le violazioni alle suddette disposizioni, ove il fatto non costituisca reato, saranno punite ai sensi dell’art. 7 bis del D. Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00.
Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente Ordinanza. I contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti nelle forme di legge.
Per ulteriori informazioni e approfondimenti si allega la Piroguida prodotta da Regione Lombardia per fornire ai cittadini un agevole strumento di informazione e consultazione in materia sui codici di comportamento da adottare perché un momento di festa non venga guastato da atteggiamenti pericolosi.