È un adempimento derivante dall'art. 7 del d.l. 286/98, che impone a chiunque offra qualsiasi forma di alloggio od ospitalità ad uno "straniero od apolide", di darne comunicazione scritta all'Autorità locale di Pubblica Sicurezza entro 48 ore.
La comunicazione di cessione fabbricato è un obbligo che riguarda chiunque cede la proprietà o il godimento o a qualunque altro titolo consente l'uso esclusivo di un immobile o di parte di esso.
Presentare il modello di richiesta di autorizzazione debitamente sottoscritto con i relativi allegati.
Documenti da allegare alla comunicazione di Cessione di Fabbricato:
La cessione del febbricato o la dichiarazione di ospitalità
Entro 48 ore dalla data della cessione.
Se il termine di 48 ore cade in una giornata festiva, esso è prorogato alla prima giornata non festiva utile.
Gratuito.
La comunicazione è sempre dovuta, indipendentemente dalla durata dell’ospitalità o dal fatto che si tratti di ospitalità a parenti o affini.
Ai sensi dell’art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, il denunciante si ritiene consapevole delle
sanzioni penali cui può andare incontro per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, così
come previsto dall’art. 75 e 76 del predetto decreto.
La richiesta del modulo può avvenire anche via mail.
È possibile accedere allo Sportello di Polizia locale negli orari di apertura al pubblico: lunedì - martedì - giovedì e sabato dalle 10:00 alle 12:00; mercoledì dalle 15:45 alle 18:45.
La norma sulla dichiarazione di cessione fabbricati ha valenza generale, ovvero pone un obbligo a carico di "chiunque ceda" a vantaggio di qualsivoglia persona, mentre la normativa dichiarazione di ospitalità non si riferisce al solo caso della cessione ma anche a qualsiasi forma di alloggio od ospitalità, nei confronti di uno "straniero od apolide".