La sanzione è irrogata al trasgressore che lascia il veicolo in sospensione di marcia per un periodo protatto nel tempo in una zona in cui è affisso il cartello di divieto di sosta.
Il pagamento della sanzione può essere effettuato direttamente presso la Polizia Locale, ovvero in alternativa presso qualsiasi esercente abilitato al pagamento con pagoPA.
Documentazione necessaria: il tagliandino del verbale consegnato al contravventore ovvero il tagliandino di preavviso lasciato sul parabrezza. In caso di smarrimento è possibile chiederne copia alla Polizia Locale.
Con il pagamento della sanzione si ottiene la conclusione dell'iter.
Se la violazione è stata accertata in presenza del contravventore la sanzione è ridotta del 30% se il verbale viene saldato entro 5 giorni dall'emissione, dopodiché la sanzione deve essere pagata in toto entro 60 giorni. Se la violazione è stata accertata senza la presenza del contravventore, la scadenza dei 5 giorni decorre dal ricevimento della notifica mezzo posta, dopodichè la sanzione dovrà essere pagata entro 60 giorni in toto aumentata delle spese di notifica. Se il giorno di scadenza è festivo, il termine è prorogato al primo giorno seguente non festivo.
Una volta pagata la sanzione si conclude l'iter. Se il contravventore ha smarrito il verbale di infrazione può richiederne copia alla Polizia Locale. È possibile anche chiedere copia della cartolina di notifica del verbale negli orari di apertura al pubblico: lunedì - martedì - giovedì e sabato dalle 10:00 alle 12:00; mercoledì dalle 15:45 alle 18:45
La sanzione per divieto di sosta è pari ad € 42,00. Se la sanzione viene pagata entro 5 giorni dal verbale la sanzione è diminuita del 30%, ossia pari ad € 29,4.
Lo smarrimento del verbale di infrazione non interrompe i termini di pagamento, né costituisce ricorco.
È possibile accedere allo Sportello di Polizia locale negli orari di apertura al pubblico: lunedì - martedì - giovedì e sabato dalle 10:00 alle 12:00; mercoledì dalle 15:45 alle 18:45.