Sulla base dell’Art. 167 del D. Lgs. 42/2004 viene disposta l’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria solo in caso di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica. Infatti, in forza dell’Art. 167, comma 5, del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. «Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L’importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima».
Sono esclusi dal presente ambito di applicazione gli interventi e le opere non soggetti ad Autorizzazione Paesaggistica a norma dell’art. 2 del D.P.R. 31/2017 e dell’Art. 149 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.
L’applicazione e la riscossione della sanzione sono in capo al Settore a cui è attribuita la competenza in materia.